Obiettivi

L'Associazione si prefigge di riunire i professionisti, gli studiosi e gli esperti di nutrizione umana favorevoli all'alimentazione vegetariana, con le seguenti finalità:

  • Approfondire i problemi emergenti in questo campo di ricerca in relazione alla salute umana e contribuire alla loro soluzione

  • Concorrere a diffondere nell'opinione pubblica una corretta informazione su questo tipo di alimentazione

  • Incoraggiare le pratiche responsabili nei confronti dell'ambiente, in grado di conservare le risorse naturali e incentivare la sostenibilità ecologica del sistema agroalimentare, per quanto riguarda il processo di produzione, trasformazione, distribuzione accesso e consumo del cibo.

  • Istituire rapporti di attiva collaborazione con Associazioni e Società scientifiche italiane e di altre nazioni, e con Federazioni di Società scientifiche nazionali e internazionali.

  • Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche

  • Elaborare Linee Guida in collaborazione con l'Agenzia per I Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.

  • Promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

e con i seguenti mezzi:

  • Promuovere l'aggiornamento scientifico del settore;

  • Favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati alla nutrizione vegetariana e promuovere incontri di studi in campo nazionale ed internazionale;

  • Stimolare ogni forma di collaborazione interdisciplinare e favorire contatti e collaborazioni fra gli stessi associati.

  • Promuovere studi e ricerche, attraverso la creazione di gruppi di studio per specifici settori di ricerca e la promozione e lo svolgimento di protocolli di studio che coinvolgono i Soci, ciascuno per la propria competenza;

  • Favorire l'organizzazione di Congressi locali, regionali, nazionali ed internazionali;

  • Pubblicare gli Atti degli incontri scientifici organizzati, incentivare la redazione di articoli su riviste nazionali ed internazionali e l'edizione di giornali e riviste tecniche di settore;

  • Sollecitare l'interesse e l'intervento degli organi della Pubblica Amministrazione nel favorire iniziative e ricerche nel campo della nutrizione vegetariana;

  • Proporre l'adozione agli organi competenti di provvedimenti legislativi e normativi a favore dei soggetti vegetariani;

  • Favorire le iniziative miranti a far conoscere tra il pubblico le acquisizioni più recenti in tema di nutrizione vegetariana;

  • Promuovere e organizzare attività culturali, formative, editoriali anche in campo informatico-telematico, e qualsiasi altra attività l'Assemblea o il Consiglio Direttivo intendano svolgere, in tutti gli ambiti (educativo, sanitario, produttivo, etc.).

  • Promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM.

Statuto

Art. 1 (COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, nonchè dal presente Statuto l’Associazione di Promozione Sociale denominata "SOCIETA' ITALIANA DI NUTRIZIONE VEGETARIANA – SINVE ", con sede legale in Roma. L'Associazione ha durata illimitata.
L'Associazione, non appena ottenuta rilevanza di carattere Nazionale, come previsto nei requisiti del Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2004, presenterà istanza al Ministero della Salute per il riconoscimento di Società Scientifica intercategoriale, con riferimento all’articolo 34 del DL 17 agosto 1999, n. 368 o alle discipline stabilite ai sensi dell’art. 4 del DPR 19 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni e alla specifica area dell’esercizio professionale nel campo della NUTRIZIONE.
L'Associazione ha come simbolo l’immagine che si allega al presente statuto, alla lettera A; e l'acronimo SINVE. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria; E' necessaria esclusivamente la delibera del Consiglio Direttivo, se il trasferimento avviene nell'ambito dello stesso Comune ed è da considerarsi cambio di indirizzo.

Art. 2 (FINALITA’ ISTITUZIONALI)

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, non persegue finalità sindacali ma persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione si prefigge di riunire i professionisti, gli studiosi e gli esperti di nutrizione umana favorevoli all’alimentazione vegetariana, allo scopo di approfondire i problemi emergenti in questo campo di ricerca in relazione alla salute umana, di contribuire alla loro soluzione e di concorrere a diffondere nell’opinione pubblica una corretta informazione su questo tipo di alimentazione, nonchè di incoraggiare le pratiche responsabili nei confronti dell’ambiente, in grado di conservare le risorse naturali e incentivare la sostenibilità ecologica del sistema agroalimentare, per quanto riguarda il processo di produzione, trasformazione, distribuzione accesso e consumo del cibo.
L’associazione istituisce rapporti di attiva collaborazione con Associazioni e Società scientifiche italiane e di altre nazioni, e con Federazioni di Società scientifiche nazionali e internazionali.
L’Associazione prevede la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, nonchè l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per I Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M., promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L’Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3 (OGGETTO SOCIALE)

Le finalità che si propone l’Associazione sono lo svolgimento di attività scientifiche, d’istruzione, di formazione e di ricerca nel campo della nutrizione umana, ed in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alle relazioni con l'ambiente, la natura e la salute umana dalla nutrizione a base vegetale.
Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l’Associazione si propone in particolare di:
1) Promuovere l’aggiornamento scientifico del settore;
2) Favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati alla nutrizione vegetariana e promuovere incontri di studi in campo nazionale ed internazionale;
3) Stimolare ogni forma di collaborazione interdisciplinare e favorire contatti e collaborazioni fra gli stessi associati.
4) Promuovere studi e ricerche, attraverso la creazione di gruppi di studio per specifici settori di ricerca e la promozione e lo svolgimento di protocolli di studio che coinvolgano i soci, ciascuno per la propria competenza;
5) Favorire l’organizzazione di Congressi locali, regionali, nazionali ed internazionali;
6) Pubblicare gli Atti degli incontri scientifici organizzati, incentivare la redazione di articoli su riviste nazionali ed internazionali e l’edizione di giornali e riviste tecniche di settore;
7) Sollecitare l’interesse e l’intervento degli organi della Pubblica Amministrazione nel favorire iniziative e ricerche nel campo della nutrizione vegetariana;
8) Proporre l’adozione agli organi competenti di provvedimenti legislativi e normativi a favore dei soggetti vegetariani;
9) Favorire le iniziative miranti a far conoscere tra il pubblico le acquisizioni più recenti in tema di nutrizione vegetariana;
10) Promuovere e organizzare attività culturali, formative, editoriali anche in campo informatico-telematico, e qualsiasi altra attività l'Assemblea o il Consiglio Direttivo intendano svolgere, in tutti gli ambiti (educativo, sanitario, produttivo, etc.).
L’Associazione promuove attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM. Esse sono finanziate solo attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
L’Associazione prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente e logicamente connesse. L’Associazione non può esercitare attività imprenditoriali , né partecipare ad esse, salvo quelle eventualmente necessarie, e solo in via occasionale, per le attività di formazione continua.

Art. 4 (SOCI)

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali ed abbiano i requisiti previsti dallo Statuto, senza alcuna limitazione o discriminazione in relazione al luogo di lavoro e/o di carattere personale.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, giuridiche, gli Enti e le Associazioni, che svolgono la loro attività nel campo della nutrizione umana, e in genere tutti i soggetti appartenenti alla categoria professionale o operanti nel settore specialistico o disciplina dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), che l’Associazione rappresenta, o con attività lavorativa in detto settore o area interprofessionale e che operino nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Il vincolo associativo non è trasmissibile.
Le categorie di soci sono tre:
1) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, ed è soggetta al pagamento della quota sociale.
Si considerano soci fondatori, coloro che hanno aderito all'Associazione entro il 31 gennaio 2010.
2) Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualifica di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato.
3) Soci onorari : coloro che vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Si tratta di persone fisiche scelte per particolari meriti scientifici o benemerenze nel settore della nutrizione umana. La nomina a socio onorario è a vita. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci ordinari, non sono soggetti al pagamento della quota associativa, e non possono superare il numero complessivo di dieci.
Possono essere soci ordinari:

  • I laureati in Medicina e Chirurgia o in altre discipline che documentino interesse per le problematiche della nutrizione umana, in particolare di quella a base vegetale o che svolgano compiti riguardanti l’alimentazione della collettività, l’educazione o la prevenzione alimentare e che condividano gli scopi di SINVE.
  • I laureati Dietisti, i Dietisti diplomati presso le Scuole Universitarie dirette a fini speciali oppure presso le Scuole Triennali ospedaliere o regionali, i Dietisti in possesso di diploma rilasciato dagli I.T.F. purchè in attività di servizio presso Enti pubblici o convenzionati da almeno due anni o che operino da un analogo lasso di tempo in campi inerenti alla tecnologia alimentare, all’alimentazione di collettività, alla dietoterapia, alla educazione alimentare, alla prevenzione o alla ricerca nutrizionale

E' ammessa anche la figura del Sostenitore Esterno. Si tratta di persone, Società e Associazioni culturali, Enti, Ditte industriali e Associazioni che pur non presentando i requisiti di cui al presente articolo, sostengano l'Associazione con la propria attività volontaria, o con mezzi e contributi di altra natura. Esso ha facoltà di partecipare e di prendere la parola nelle Assemblee (soggetto delegato in caso di Società), ma non ha diritto di voto e non può essere eletto alle cariche sociali.
L’ammissione a socio ordinario o Sostenitore esterno è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta indirizzata dagli interessati al Presidente della SINVE. Tale domanda deve contenere le informazioni necessarie alla sua valutazione, nonchè l’impegno al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La domanda deve essere controfirmata da un socio ordinario presentatore in regola con i pagamenti delle quote associative. Il Consiglio Direttivo esamina tale domanda e — in caso di valutazione positiva — propone l’ammissione del nuovo socio all’Assemblea Generale per la relativa ratifica. Gli aspiranti soci che siano stati ammessi dall’assemblea, divengono soci a tutti gli effetti a partire dalla data di versamento della quota sociale. All’aspirante socio viene comunicata, con gli stessi mezzi previsti per le altre comunicazioni ai soci, la delibera di ammissione.
La facoltà di proporre all’assemblea un nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Il rifiuto del Consiglio Direttivo di ammettere un nuovo socio va motivato e comporta la restituzione della quota eventualmente versata.
L’importo e le modalità di pagamento delle quote annuali per i soci ordinari sono stabilite anticipatamente dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e cioè coloro che hanno versato la quota per l’esercizio sociale in corso. I soci onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale e conservano il proprio diritto al voto.

Art. 5 (DIRITTI e DOVERI DEI SOCI)

I soci, nel rispetto e secondo le disposizioni del presente Statuto, hanno diritto di:
1) essere informati sulle attività dell'associazione
2) partecipare effettivamente a tutte le attività sociali
3) esprimere voto deliberativo nell’assemblea Generale (se in regola con i pagamenti delle quote annuali)
4) eleggere gli organi sociali previsti nello statuto e ad essere eletti negli stessi.
I Soci o loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I soci sono tenuti a:
1) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) partecipare alle attività dell’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione ed all'esterno della stessa, e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che animano l’attività dell’Associazione;
4) versare la quota associativa annuale.
Il socio volontario non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, tranne nei casi previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge 383/2000. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità e competenze personali.

Art. 6 (RECESSO ed ESCLUSIONE DEL SOCIO)

Un Socio è dichiarato decaduto in caso di:
1) dimissioni indirizzate per iscritto al Presidente dell’Associazione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente della SINVE con lettera raccomandata cessando ogni obbligo e diritto nei confronti della SINVE a partire dalla data di presa d’atto del recesso da parte del Consiglio direttivo.
2) mancato pagamento entro 24 mesi consecutivi della quota associativa; il socio dichiarato decaduto per morosità può chiedere la reiscrizione all’Associazione non prima di due anni dalla decadenza, ovvero può chiedere la riammissione prima di tale termine pagando tutte le quote arretrate.
3) per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell’Associazione; in quest’ultimo caso la radiazione del socio deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’ Assemblea Generale e dopo avere valutato le giustificazioni dell'interessato con voto segreto a maggioranza dei presenti.

Art. 7 (ORGANI SOCIALI)

Gli Organi dell’Associazione sono:
1) L‘Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci;
3) Il Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno (o dall’Assemblea dei soci nell'atto costitutivo);
4) Il Vice-Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno;
5) Il Segretario-Tesoriere, scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno;
6) L’Organo di revisione contabile ove nominato
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i casi previsti dall'art. 18, comma 2, della legge 383/2000. Saranno, peraltro, rimborsate le sole spese dirette e indirette sostenute nell’interesse dell’Associazione e del buon esito delle sue attività.

Art. 8 (ASSEMBLEA GENERALE)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, compreso l’anno sociale in corso.
L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti gli associati; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sulle materie di propria competenza, vincolano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti e i loro aventi causa.
L’Assemblea Generale potrà essere convocata anche fuori dal comune ove l’associazione ha sede legale, purchè in Italia o in un Paese dell’Unione Europea. L’assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, purchè collegati con sistemi audio-video, anche tramite Internet, con le modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.
L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario e ogni qualvolta sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare, anche per via telematica, presso il domicilio o all’indirizzo telematico annotato nel libro soci, o inviata a mezzo fax o telegramma, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione, l’indicazione della data e dell’ora di svolgimento dell’Assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
I soci che non intendano o non possano indicare un’utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l’indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo posta prioritaria o con avviso recapitato personalmente.
Copia dell'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno sarà affissa presso la sede legale dell'Associazione entro i medesimi termini e pubblicato sul sito dell'associazione nell'area soci.

Art. 9 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L’Assemblea Generale indirizza tutta la vita dell’Associazione ed ha, in particolare, le seguenti attribuzioni:
1) approva la relazione annuale e il rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo ed il bilancio preventivo relativo all’esercizio sociale successivo;
2) elegge ad ogni triennio, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Consiglio Direttivo;
3) esamina le proposte del Consiglio Direttivo e stabilisce il programma scientifico ed economico dell’attività dell’Associazione per l’anno successivo;
3) ratifica la nomina dei nuovi soci e la dismissione dei soci;
4) approva l'eventuale regolamento interno;
5) delibera sulla istituzione delle Sezioni Regionali o Interregionali e dei Gruppi Tematici, su proposta del Consiglio Direttivo;
6) delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Un quinto degli iscritti, con un preavviso di almeno 2 mesi dalla data dell’Assemblea Generale, può chiedere al Consiglio Direttivo di inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea gli argomenti che crede opportuno discutere.

Art. 10 (VALIDITA' ASSEMBLEE)

L’Assemblea Generale, tranne nei casi di deliberazioni rimesse all’assemblea straordinaria ed aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto disciplinate dal successivo art. 12, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, in proprio o in delega.
Ogni socio può farsi rappresentare, da un altro associato, per delega scritta che deve essere conservata agli atti dell’assemblea. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto in assemblea e può rappresentare, per delega, un solo altro socio sempre che non rivesta la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 11 (METODO ASSEMBLEARE e VERBALIZZAZIONI)

Le decisioni dell’Assemblea Generale sono prese con metodo assembleare. Le votazioni avvengono:
a) mediante voto segreto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; l’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti;
b) mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci presenti o rappresentati;
c) per alzata di mano in tutte le altre circostanze.
Su decisione del Consiglio Direttivo è, altresì, ammesso il voto per corrispondenza su specifiche questioni. E' inoltre possibile ricorrere ai nuovi sistemi di comunicazione e votazione telematica nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Assemblea, regolarmente costituita a norma di legge e del presente statuto, delibera, sia in prima che nelle convocazioni successive, a maggioranza assoluta degli associati, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.
Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua vece, da un componente dell'assemblea appositamente denominato, e sottoscritte dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e trarne copia).

Art. 12 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o per richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei Soci, con le stesse modalità previste per l’assemblea Generale all’articolo 8.
L'assemblea straordinaria delibera le eventuali modifiche allo Statuto. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio e per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. Sia in prima convocazione che in quelle successive, l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun socio assieme alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria. L’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulla proposta di scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio residuo, è disciplinata dal successivo art. 17.

Art. 13 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione, di coordinamento e di gestione delle iniziative e delle attività dell’Associazione ed è formato da tre membri eletti dall’Assemblea Generale. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Tale norma può essere disattesa dall'Assemblea generale all'unanimità. Il Consiglio Direttivo entra in carica nel primo giorno del mese solare successivo alla sua elezione e si riunisce almeno due volte all’anno. Il Consigliere eletto con il più alto numero di voti convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro i primi 30 giorni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Tesoriere. Le votazioni per il Consiglio Direttivo sono segrete; risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti: a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
In caso di posto vacante dopo l’insediamento del Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra il socio che, fra i non eletti dell’ultima tornata elettorale, ha ottenuto il maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno sette giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno tre giorni prima. Nella convocazione vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.
Le deliberazioni possono essere assunte anche per via telematica.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) redigere il programma scientifico, delle attività ed il bilancio preventivo dell’Associazione per l’anno successivo;
2) proporre all’Assemblea Generale la costituzione di Sezioni regionali o interregionali e di "Gruppi" tematici;
3) approvare i programmi dei Gruppi e/o delle Sezioni e stabilire l’ammontare del finanziamento sentito il parere dei coordinatori dei Gruppi e/o delle Sezioni;
4) verificare biennalmente l’attività e la consistenza della Sezione regionale o del Gruppo tematico e riferirne all’Assemblea Generale; relativamente ai punti 2, 3 e 4 uniformandosi alle direttive del Ministero della Salute;
5) amministrare i beni dell’Associazione ed autorizzare le spese;
6) redigere la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione ed il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
7) deliberare in merito all’organizzazione o al patrocinio di congressi e altre riunioni scientifiche locali, regionali, nazionali ed internazionali;
8) prendere in esame ed esprimere il parere sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare all’approvazione dell’Assemblea Generale;
9) nominare il delegato dell’Associazione presso Federazioni, altre Società o Enti italiani e stranieri;
10) sottoporre all’Assemblea Generale la nomina dei soci ordinari, e sostenitori per la ratifica, e sottoporre i nominativi dei soci di cui propone la radiazione
11) proporre all’Assemblea Generale la nomina dei soci onorari;
12) deliberare l’importo e le modalità di versamento della quota sociale;
13) proporre all’Assemblea Generale la decadenza del socio.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Le deliberazioni sono comunque valide se prese a maggioranza dei presenti all’adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei consiglieri; in tal caso uno dei consiglieri comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l’eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso dato alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall’associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nelle materie non riservate per legge alla competenza dell’organo collegiale.
Può, inoltre, affidare a un’organizzazione esterna, per un tempo determinato, la gestione della segreteria, la pubblicazione di atti di congressi e corsi e la stampa di giornali e riviste del settore, l’organizzazione di corsi, convegni e congressi.
Nel rispetto delle previsioni statutarie e delle disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo può predisporre specifici regolamenti per il suo funzionamento e per il funzionamento dei gruppi, delle sezioni e/o delle altre strutture organizzative e scientifiche di cui intenderà dotarsi per il raggiungimento delle finalità sociali e/o per la determinazione dei sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 (PRESIDENTE, vicepresidente e segretario-tesoriere)

Il Presidente, cui spetta la firma sociale:
1) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi;
2) promuove le iniziative più opportune per il potenziamento dell’Associazione;
3) convoca l’Assemblea Generale e l’Assemblea Straordinaria, e le presiede;
4) convoca almeno due volte l’anno il Consiglio Direttivo, lo presiede e ne coordina l’attività.
5) decide dei provvedimenti urgenti, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso:
Il Presidente può delegare il vice-Presidente o un consigliere a sostituirlo per singoli atti.
Il vice-Presidente:
1) coadiuva il Presidente nell’espletamento di tutte le sue funzioni;
2) lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.
In caso di impedimento del Vice-Presidente, il Presidente può delegare temporaneamente alle funzioni di Vice-Presidente un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere,
in qualità di Segretario:
1) collabora con il Presidente nell’organizzazione e nella gestione delle attività dell’Associazione, ivi compreso il lavoro del Consiglio Direttivo, delle Sezioni Regionali e dei Gruppi di Studio;
2) elabora i documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo;
3) provvede a redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;
4) tiene l’elenco aggiornato dei soci;
5) tiene la corrispondenza ordinaria con i soci;
6) cura, altresì, il funzionamento del servizio di segreteria.
In qualità di Tesoriere:
1) è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili;
2) provvede alla riscossione delle quote sociali;
3) predispone la bozza di bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo annuale e li presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
La Segreteria dell’associazione ha sede presso il Segretario-Tesoriere o, nel caso la gestione della Segreteria sia stata affidata a un’organizzazione esterna, presso la sede della stessa organizzazione esterna.
Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere hanno la firma disgiunta sul conto dell’Associazione.

Art. 15 (RISORSE ECONOMICHE)

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dal patrimonio sociale.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
1) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
2) eventuali erogazioni, lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
3) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
1) quote associative, la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2) ricavi di manifestazioni o di partecipazione ad esse;
3) donazioni e lasciti in denaro o in natura provenienti da soci nonché da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
4) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000)
5) contributi straordinari ed ogni altra entrata derivante dalle iniziative dell’Associazione.
Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonchè di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il servizio sanitario nazionale (S.S.N.), anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività ECM e/o di formazione continua sono finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'operato dell'Associazione.

Art. 16 (RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO)

L’esercizio sociale dell’Associazione è annuale, decorre dal primo gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre dell’anno stesso. Il rendiconto economico-finanziario annuale è composto dal conto consuntivo, che contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, e dal conto preventivo, che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
Entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario, che viene sottoposto all’approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti o degli organismi statutari democraticamente eletti con le maggioranze previste dal presente statuto.
I bilanci consuntivi e preventivi devono restare depositati presso la sede sociale per i 20 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17 (SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

All’assemblea straordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento dell’associazione si applicano, in prima convocazione, i quorum costitutivi previsti dall’art. 12 del presente statuto. In seconda convocazione per la validità della seduta è necessaria la presenza in proprio e/o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci.
L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea Straordinaria con delibera presa a maggioranza di tre quarti dei Soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.
Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice non prima di sessanta giorni una Assemblea Straordinaria in seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento dell’Associazione a maggioranza di voti dei presenti in proprio o con delega.
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio residuo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge del 23/12/1996 n° 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26/09/2000 (in GU n°229 del 30/09/2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 (SEZIONI E COORDINAMENTI)

In seno all’Associazione è consentita la costituzione di Sezioni regionali o interregionali, e di Gruppi Tematici.
L’istituzione di una Sezione regionale o interregionale è deliberata dal Consiglio Direttivo, autonomamente oppure dietro richiesta di almeno venti soci in regola con i pagamenti delle quote sociali e residenti nell’area geografica relativa. Un socio non può aderire a più di una sezione regionale o interregionale.
I Gruppi tematici riuniscono soci con comuni e specifici interessi di ricerca. L’istituzione dei Gruppi tematici è deliberata dal Consiglio Direttivo autonomamente oppure su richiesta di almeno venti soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Per ciascuna Sezione o Gruppo è previsto un Coordinatore eletto dai rispettivi componenti il cui mandato ha durata di tre anni, ha inizio il 1° Gennaio successivo all’elezione ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
In caso di mancata elezione, entro 30 giorni dalla scadenza il Consiglio Direttivo nomina il referente regionale pro tempore, in carica fino all’espletamento dell’elezione e comunque non oltre la decadenza del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla nomina. Il Coordinatore di Sezione regionale può nominare, facoltativamente, il Segretario di Sezione regionale che rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore regionale che ha provveduto alla nomina.
La carica di Coordinatore di Sezione o di Gruppo è incompatibile con altri incarichi elettivi all’interno dell’Associazione. Su richiesta del Presidente i Coordinatori sono tenuti a sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo il programma delle iniziative da attuare per quanto di loro competenza con la relativa richiesta di finanziamento.
L’attività delle Sezioni e dei Gruppi è sottoposta a verifica triennale da parte del Consiglio Direttivo che deve deliberarne il rinnovo.

Art. 19 (DIVIETI e OBBLIGHI)

L'Associazione è tenuta ai seguenti divieti e obblighi:
a)Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
b)Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c)Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell'articolo 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d)Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
e)Obbligo di redigere il rendiconto annuale.

Art. 20 (NORMA FINALE)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to: Vincenzino Rosario Giovanni SIANI - Filippo CORIGLIANO Notaio

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